Università degli Studi "G. D'Annunzio"
DIPARTIMENTO di SCIENZE LINGUISTICHE e LETTERARIE
Pescara
(istituito con decreto rettorale n. 1118 del 30/5/95)

REGOLAMENTO
(approvato dal C.d.D. nella seduta del 28 apr. 1993 – con modifiche del C.d.D. del 30/5/95)

ART. 1 – ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono organi del Dipartimento:

  • a) il Consiglio;
  • b) il Direttore;
  • c) la Giunta.

ART. 2 - CONVOCAZIONI

Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono convocate e presiedute dal Direttore.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

  • a) i professori ufficiali;
  • b) gli assistenti di ruolo a esaurimento;
  • c) i ricercatori;
  • d) 1/3 del personale non docente e in ogni caso in misura non superiore a 1/6 del numero totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b), c);
  • e) un dottorando del Dipartimento.

La nomina delle rappresentanze sopra citate avverrà con decreto pettorale; in caso di cessazione di una rappresentanza per dimissioni o altro si procederà alla nomina o alla elezione di un sostituto che resterà in carica per lo scorcio del triennio accademico.

L’afferenza al Dipartimento avviene su domanda inviata al Direttore e da quest’ultimo trasmessa al Rettore. E’ prevista una istruttoria da parte della Giunta e da questa trasmessa al Consiglio per l’approvazione. L’afferenza decorre dal decreto rettorale di ammissione.

ART. 4 – COMPITI

Il Consiglio di Dipartimento detta i criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento stesso, nonché l’uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; approva entro il 15 giugno le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta e il piano annuale delle ricerche; approva entro il 15 dicembre il bilancio preventivo e entro il 31 marzo il conto consuntivo. Esso inoltre:

  • - stipula i contratti con enti esterni per lo svolgimento di attività di ricerca e di consulenza e ne definisce le modalità di esecuzione delle stesse;
  • - cura l’applicazione del regolamento del Consiglio di Amministrazione circa la ripartizione delle quote dei proventi derivanti da contratti e convenzioni destinate al personale e al funzionamento del Dipartimento;
  • - delibera, sentita la Giunta e consultati i responsabili di Sezione, in merito all’uso dei locali in cui opera il Dipartimento e fa proposte per eventuali ristrutturazioni;
  • - esprime pareri, se richiesti, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/80, relativi all’alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca nonché ai congedi dei professori di ruolo e dei ricercatori facenti parte del Dipartimento, per attività didattiche e scientifiche anche in Università e Istituti esteri o internazionali, oppure per incarichi di insegnamento all’estero;
  • - trasmette al Senato Accademico proposte motivate da inoltrare al Consiglio di Amministrazione per l’attivazione dei corsi integrativi da affidare a professori a contratto;
  • - stipula le convenzioni con enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale;
  • - propone alla Facoltà la stipula di contratti con tecnici qualificati per l’uso delle attrezzature scientifiche e didattiche del Dipartimento, di cui all’art. 26 del D.P,R, 382/80;
  • - delibera in merito alle richieste di afferenza al Dipartimento da parte di docenti e ricercatori, ai sensi dell’ultimo comma del precedente art. 3;
  • - può organizzare una propria biblioteca specialistica di settore e una propria struttura editoriale o centro stampa per la divulgazione dei propri lavori scientifici e per le edizioni di supporto didattico senza fini di lucro
  • - disciplina le proprie funzioni mediante il presente regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dagli eventi diritto al voto dello stesso Consiglio ed emanato dal Rettore, sentiti la Commissione di Ateneo e il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di demandare alla Giunta e, in casi specifici, alle Sezioni alcune delle proprie attribuzioni e di ratificare le decisioni prese da queste nella prima riunione del Consiglio successiva alla delibera;
  • - esercita tutte le altre funzioni attribuite dalle Leggi e dal Regolamento.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l’anno:

  1. entro il 15 giugno; per discutere e approvare le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente predisposte dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta e il piano annuale delle ricerche articolato dalle Sezioni;
  2. entro il 15 dicembre: per discutere e approvare il bilancio di previsione per il nuovo anno finanziario, per esprimersi, sentite le Sezioni, in merito all’attività scientifica e didattica relativa all’anno accademico appena trascorso e il relativo piano di attività ivi compresa l’organizzazione dell’attività del personale docente e non docente;
  3. entro il 31 marzo per discutere e approvare il conto consuntivo.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce inoltre per iniziativa del Direttore o su richiesta della maggioranza della Giunta o di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei convocati, dedotto il numero delle assenze giustificate. La convocazione è diramata per iscritto a domicilio almeno sette giorni prima della riunione con l’indicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno trentasei ore prima della riunione. Ai componenti in aspettativa per qualsiasi motivo o in missione, la convocazione viene fatta a domicilio o al recapito lasciato dagli interessati al Direttore del Dipartimento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici e sono tenuti a disposizione di chi desidera consultarli. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario Amministrativo. L’originale resta a disposizione presso il Dipartimento, mentre copia autenticata dal Direttore viene trasmessa al Rettore. Stralci dello stesso vengono trasmessi ai Presidi e ai Centri di documentazione per quanto di loro competenza.

ART. 6 – ELEZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di 1^ fascia che hanno optato per il tempo pieno, dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti al Dipartimento.

Il Decano dei professori di 1^ fascia del Dipartimento indice le elezioni convocando gli eventi diritto mediante avviso da recapitare ai rispettivi domicili almeno sette giorni prima della data fissata per il primo turno elettorale. La convocazione dovrà contenere oltre che l’oggetto della votazione, la data, il luogo e l’orario di apertura e di chiusura delle votazioni che non potranno avere durata inferiore alle tre ore per ogni turno elettorale. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione Elettorale.

La votazione avviene a scrutinio segreto, con schede sulle quali sono elencati i nomi dei professori di 1^ fascia eleggibili ed è valida se vi ha preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto.

Al fine del computo del numero legale per la validità delle votazioni, si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se vi prendono parte. I

l Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive ed è nominato con decreto del Rettore.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.

Al termine di ogni mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta, o opti per il tempo definito, o cessi di far parte del Dipartimento, il Decano dei professori di 1^ fascia convoca il Consiglio di Dipartimento per l’elezione del nuovo Direttore (o rielezione nel caso ne sussistano le condizioni indicate nel precedente comma). Per agevolare l’eventuale passaggio delle consegne, l’elezione dovrà avvenire entro il mese di giugno dell’anno di scadenza della carica.

In caso di grave impedimento il Direttore può delegare a sostituirlo un professore di ruolo di 1^ fascia a tempo pieno, membro della Giunta di Dipartimento, dandone comunicazione al Rettore.

ART. 7 – FUNZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento con apposito ordine del giorno. Egli è tenuto a inserire nell’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata preventivamente richiesta per iscritto da almeno cinque componenti il Consiglio o da tre componenti la Giunta. Il Direttore predispone annualmente, entro il 31 maggio, le richieste per ottenere finanziamenti, personale amministrativo e altro personale non docente per la realizzazione dell’attività di ricerca e di quella didattica, corredate dal piano annuale delle ricerche del Dipartimento ivi comprese quelle svolte in collaborazione con altri centri di ricerca, e ne predispone i relativi strumenti organizzativi. Esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi e da questo Regolamento. Il Direttore, previa acquisizione dei tre preventivi, può effettuare spese senza l’ausilio del Consiglio di Dipartimento fino ad un ammontare massimo di Lire 4.000.000=.

ART. 8 – ELEZIONI E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il direttore dovrà provvedere, entro trenta giorni dalla nomina, alle operazioni elettorali per la formazione della Giunta.

A tal fine egli costituirà un seggio elettorale formato da due professori ufficiali del Dipartimento (uno dei quali, presidente,professore di ruolo di 1^ fascia) e da un ricercatore, con funzioni di Segretario.

La Giunta è composta da tre professori di 1^ fascia, tre professori di 2^ fascia e due ricercatori, oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo che ha voto consultivo.

L’elezione dei componenti della Giunta avviene con un voto limitato (ogni avente diritto potrà votare per un solo membro da designare) nell’ambito delle singole componenti, su schede sulle quali sono stati elencati i nominativi di tutti coloro che potranno essere votati. In caso di parità di voti, risultano eletti quelli che hanno maggiore anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale l’anzianità di età.

Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto. Assume le funzioni di segretario uno dei due ricercatori, designato dal Direttore, sentiti i membri della Giunta.

I membri della Giunta di Dipartimento durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro della Giunta, si procederà alla nomina o alla elezione di un sostituto che resterà in carica per lo scorcio del triennio accademico.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce sotto la presidenza del Direttore, per iniziativa del Direttore medesimo o su richiesta di 2/3 dei propri componenti. In caso di grave impedimento, il Direttore può delegare un altro membro della Giunta a presiederla.

La convocazione è diramata a tutti gli interessati almeno sette giorni prima della riunione con l’indicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno trentasei ore prima della riunione stessa.

Per la validità delle riunioni devono essere presenti alle sedute della Giunta la metà più uno dei suoi membri, ivi compreso il Direttore. Le decisioni della Giunta sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti ove non differentemente prescritto dal presente regolamento o deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 10 – COMPITI DELLA GIUNTA

La Giunta esercita tutte le attribuzioni di cui 2° comma dell’art. 85 del D.P.R. 382/80.

La Giunta di Dipartimento collabora col Direttore alla predisposizione e all’attuazione del piano di attività del Dipartimento, avendo riguardo per le esigenze delle Sezioni, ed esplica le funzioni a essa demandate dal Consiglio.

La Giunta, d’intesa col Direttore, può proporre, per motivi di area specifica prescelta, come presidente di commissione in concorsi di personale tecnico-laureato, un professore di 1^ fascia diverso dal Direttore. Inoltre la Giunta provvede all’istruttoria delle domande delle nuove richieste di afferenza al Dipartimento.

ART. 11 – SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento si articola in tre Sezioni:

  1. Sezione Germanica;

  2. Sezione Romanza;

  3. Sezione Linguistica.

Fanno parte della Sezione Germanica i professori di 1^ e 2^ fascia e i ricercatori delle discipline di questa area o affini. Faranno parte della Sezione tutte le discipline afferenti di questa area che sono o saranno attivate.

Dietro delibera del Consiglio di Dipartimento le discipline di carattere prevalentemente linguistico costituiranno la Sezione Linguistica (v. Norme transitorie e finali – art. 16. in fra).

Fermo restante quanto stabilito nel 4° comma dell’art. 4, sopra, le Sezioni trovano sede, per quanto possibile, in locali distinti e ne curano il buon uso. Salvo diversa delibera del Rettore, i Centri già istituiti restano nei locali predisposti dal Consiglio di Dipartimento.

Le Sezioni predispongono ogni pratica di loro interesse specifico che dovrà essere sottoposta, attraverso la Giunta, al Consiglio di Dipartimento (attività culturali, missioni, acquisti proposti dai membri che la costituiscono); esprimono il parere sulle richieste di loro peculiare competenza dei Centri situati con decreto pettorale.

I Responsabili di Sezione sono nominati tra i professori di 1^ fascia dai componenti la Sezione, a maggioranza assoluta, e restano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti. In mancanza di professori ordinari o straordinari delle discipline costituenti la Sezione ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Consiglio di Dipartimento, la responsabilità della Sezione stessa è affidata, con le modalità precedenti e per la durata di un anno, a un professore associato. Il Direttore di Dipartimento è anche Responsabile della propria Sezione. Propria Sezione a parte, a questi il Direttore farà riferimento per ogni questione relativa alle attività svolte in seno alla Sezione.

ART. 12 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo:

  1. assiste alle riunioni del Consiglio e partecipa con voto consultivo a quelle della Giunta di Dipartimento;
  2. coadiuva il Direttore nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
  3. firma insieme col Direttore le riversali d’incasso, i mandati di pagamento e tutti i documenti contabili;
  4. provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali, alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile, nonché dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta;
  5. sovrintende al funzionamento dei servizi amministrativi contabili.

ART. 13 – FONDI A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:

       1. dotazione ordinaria di funzionamenti;

       2. assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;

       3. assegnazioni per la ricerca scientifica ivi comprese quelle per le attrezzature;

       4. tasse per iscrizione a Corsi o Scuole istituti presso il Dipartimento stesso, contributi di laboratorio, biblioteca esercitazioni di internato;

       5. contributi di Enti e privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;

       6. finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza (art. 86, 5° comma – D.P.R. 382/80);

       7. quote di proventi per prestazioni a pagamento;

       8. interessi attivi maturati sul c.c.b. del Dipartimento;

       9. quote di proventi per attività editoriale, nel caso di cui al terzultimo comma dell’art. 4 del presente Regolamento, sopra;

     10. contributi per studenti e docenti provenienti dalla realizzazione di progetti Erasmus;

     11. borse di studio per studenti e docenti assegnate al Dipartimento e/o provenienti dall’applicazione di convenzioni con università straniere;

     12. ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività dipartimentale.

Detti fondi devono essere gestiti nel rispetto dei principi di cui al titolo V del D.P.R. n. 371/82.

ART. 14 – RIPARTIZIONI FONDI

I fondi assegnati al Dipartimento vengono annualmente così distribuiti:

          1. una quota per le spese generali del Dipartimento viene fissata dal Consiglio; 

          2. la parte rimanente viene destinata alle attività delle Sezioni, ferma restando la loro non autonomia contabile ed amministrativa, ripartendola nel   modo seguente:

                        a) il 25% in parti uguali;

                        b) il 40% in proporzione al numero dei professori di ruolo e ricercatori;

                        c) il 35% in proporzione al numero degli insegnamenti attivati.

ART. 15 – MODIFICHE

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate col voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16 – In prima applicazione del presente regolamento, visti i trasferimenti di alcuni professori di 1^ fascia proponenti questo Dipartimento e fintanto che non afferiscano al Dipartimento almeno tre professori di ruolo di 1^ fascia, la componente dei professori di ruolo di 1^ fascia nella Giunta è limitata a due oltre al Direttore; inoltre, per motivi analoghi, la Sezione Linguistica, sarà resa operante appena lo riterrà opportuno il Consiglio di Dipartimento, sentiti il Direttore e la Giunta.

ART. 17 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato.